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Mediazione – Conciliazione F.A.Q. (puntata n°2)

 

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Come si propone la domanda di mediazione?

Stabilisce l'art. 4 ("Accesso alla mediazione") del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 del decreto e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo di mediazione. (Online su www.associazioneimc.it o in sede dell'Istituto per la Mediazione e Conciliazione). In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

 

 

Quali sono gli obblighi di un avvocato in tema di Mediazione?

Dispone l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che all'atto del conferimento dell'incarico l'avvocato e' tenuto a informare l'assistito della possibilita' di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del provvedimento. L'avvocato informa altresi' l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito e' annullabile. Il documento che contiene l'informazione e' sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto informa la parte della facolta' di chiedere la mediazione. Si evidenzia che le disposizioni di cui sopra sono in vigore dal 20 marzo 2010. 

 

Qual'e' la durata massima del procedimento di Mediazione?

In base all'art. 6 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine di cui sopra decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'articolo 5, non e' soggetto a sospensione feriale. Per quanto riguarda gli effetti sulla ragionevole durata del processo, l'art. 7 del decreto legislativo 28/2010 stabilisce che il periodo di tempo di cui all'articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non si computano ai fini di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.

 

Come si svolge il procedimento di mediazione?

Stabilisce l'art. 8 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale che, all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo puo' nominare uno o piu' mediatori
ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalita' presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Il mediatore si adopera affinche' le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando non puo' procedere alla nomina di mediatori ausiliari, il mediatore puo' avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

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