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Decreto 4 agosto 2014 n. 139

Decreto 4 agosto 2014 n. 139

Decreto 4 agosto 2014 n. 139 - Regolamento recante modifica al decreto giustizia 18 ottobre 2010 n. 180, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione nonchè sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi

Al link sottostante è possibile leggere in forma integrale il decreto del 4 agosto 2014, successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 2014, nel quale emergono alcune importanti novità. Segnaliamo come particolarmente importanti l'articolo 6 (relativo all'incompatibilità e al conflitto di interesse per i mediatori) e l'articolo 9 (relativo al tirocinio assistito).

Il testo integrale del decreto è visibile qui

 

Mediazione Civile e commerciale: Statistiche relative al perdiodo 1 gennaio 31 marzo 2014

Ecco le nostre riflessioni

Dopo la reintroduzione dell'obbligatorietà della mediazione vogliamo fornirvi qualche numero relativo ai procedimenti di mediazione svolti in italia, comparandoli con quelli degli anni precedenti

  • Nel 2012 sono stati presentate 154.878 domande di mediazione
  • Nel 2013 sono stati presentate 41.064 domande di mediazione
  • Nel primo trimestre del 2014 sono state presentate 58.039 domande di mediazione

E' vero che nei primi tre trimestri del 2013 la mediazione non era obbligatoria ma, alla luce delle domande affermate è possibile affermare che l'istutito di mediazione sta vivendo una fase di ripresa. Fra le materie fanno da pardone i contratti assicurativi, che ricoprono ben il 39% della totatlià delle istanze presentate, seguite dai contratti bancari con circa il 16% del totale. Una nota dolente viene invece dall'esito delle mediazioni poiché, purtroppo, nel 51,3% dei casi l'aderente decide di non comparire alla mediazione. Bisogna però dire che rispetto al passato, per effetto dell’introduzione del «primo incontro informativo» si assiste comunque all’aumento della partecipazione dell’aderente ma a una contestuale diminuzione del tasso di successo, diminuito precedentemente anche con l'introduzione del decreto del fare. Un ultima riflessione, forse la più confortante, è quella relativa alle tempistiche: ancora una volta possiamo affermare che la mediazione è uno strumento di risoluzione delle controversie estremamente veloce: le cause in tribunale hanno una durata media di 1132 giorni mentre la mediazione, in caso di aderente comparso e accordo positivo ha una durata media di 62 giorni che si riduce a 56 nel caso (sfavorevole) in cui l'aderente compaia ma l'accordo non viene raggiunto. Alla luce di questi dati possiamo affermare che la strada da fare è ancora tanta ma queste statistiche ci lasciano fiduciosi e consapevoli del fatto che il percorso intrapreso deve continuare.

A questo link potete visualizzare le statistiche ufficiali relative al primo trimestre 2014 

 

Ricorso a favore della mediazione

Al fine di confermare nuovamente la bontà della mediazione vi segnaliamo questi due ricorsi dello Studio Fontana Bertoli & Partners nei quali viene ribadito nuovamente il fatto che tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione, sono esenti da ogni imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura; inoltre il verbale di accordo della mediazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di 50.000,00€, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Per la lettura dell'articolo cliccate qui

Sentenza n.4140/2014 del Tribunale di Roma

La compagnia assicurativa snobba la mediazione: Sanzione di 2.000,00 euro.

Sentenza n. 4140/2014 Tribunale Civile di Roma – Sez. XII – Dott. Tutti

”(omissis)…Tenuto conto del comportamento della *** Ass.ni Spa, sia nella fase della mediazione che nella fase prettamente processuale, non presentandosi e senza giustificarsi nella fase mediatoria e resistendo alla domanda attorea pur nella consapevolezza dell’infondatezza delle tesi sostenute e nel difetto della normale diligenza con cui era stata istruita la pratica assicurativa, la mera opinabilità del diritto fatto valere e la consapevolezza della mancanza di documentazione medica, questa Società viene condannata al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.000,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c. (omissis)”

Decreto fare del 15.06.2013

Ecco l'estratto relativo alla giustizia del "Decreto Fare". E' possibile inoltre leggere l'intero Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

GIUSTIZIA CIVILE

Lo stato della giustizia civile costituisce, senza dubbio, uno dei fattori esogeni di svantaggio competitivo per la società italiana, in particolare per chi produce e lavora.  Siamo al 158° posto nel mondo nell’indice di efficienza di recupero del credito a causa dei tempi lunghi e 1.210 giorni è la durata media dei procedimenti civili per il recupero crediti. Allarmante è, inoltre, il numero di condanne riportate dallo Stato per violazione del termine della ragionevole durata dei processi.


Per far fronte a queste criticità il decreto contiene una serie di misure volte a: 

1. Incidere sui tempi della giustizia civile e migliorarne l’efficienza.

A tal fine si prevede:

  • Il ripristino – per diminuire il numero dei procedimenti giudiziari in entrata – della mediazione obbligatoria per numerose tipologie di cause, con l’esclusione (richiesta dall’avvocatura) delle controversie per danni da circolazione stradale, il netto contenimento dei costi per la mediazione e l’adeguato coinvolgimento della classe forense;
  • l’istituzione di stage di formazione presso gli uffici giudiziari dei tribunali. I giovani laureati in Giurisprudenza più meritevoli (valutati in funzione della media degli esami fondamentali e dalla media di laurea) potranno completare la predetta formazione presso i predetti uffici giudiziari, che si potranno avvalere del loro qualificato contributo;
  • l’istituzione di un contingente di 400 giudici non togati per lo smaltimento del contenzioso pendente presso le Corti di Appello;
  • l’istituzione della figura di assistentedi studio presso la Corte di cassazione: 30 magistrati ordinari già in ruolo potranno essere assegnati dal CSM alle sezioni civili della Corte di Cassazione, per conseguire un aumento della produttività del settore, contrastando l’attuale tendenza ad un aumento delle pendenze (nel 2012 sono risultati quasi 100.000 processi pendenti).
  • la possibilità – nell’ambito dei processi di divisione di beni in comproprietà (notoriamente lunghi) – di attribuire la delega a un notaio nominato dal giudice delle operazioni di divisione, quando ci sia accordo tra i comproprietari sulla necessità di divisione del bene.

 

2.Contribuire a ricostituire un ambiente d’impresa accogliente per gli investitori nazionali e internazionali fondato sulla certezza del credito.

A tal fine si prevede:

  • La concentrazione esclusiva presso i Tribunali e le Corti di appello di Milano, Roma e Napoli delle cause che coinvolgono gli investitori esteri (senza sedi stabili in Italia) con lo scopo di garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni e ridotti costi logicistici. 
  • La revisione del cosiddetto concordato in bianco. Lo strumento è stato introdotto nel 2012 per consentire all’impresa in crisi  di evitare il fallimento e di salvare il patrimonio dalle aggressioni dei creditori con la massima tempestività (depositando cioè al tribunale una domanda non accompagnata dalla proposta relativa alle somme che si intendono pagare ai creditori). Per impedire condotte abusive di questo strumento (cioè domande dirette soltanto a rinviare il momento del fallimento, quando lo stesso non è evitabile) emerse dai primi rilievi statistici, si dispone che l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori (e quindi anche dei suoi debiti). Il Tribunale potrà, inoltre, nominare un commissario giudiziale, che controllerà se l’impresa in crisi si sta effettivamente attivando per predisporre una compiuta proposta di pagamento ai creditori. In presenza di atti in frode ai creditori, il Tribunale potrà chiudere la procedura;
  • nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la previsione che il giudice quando è presentata opposizione a decreto ingiuntivo debba fissare la prima udienza non oltre 30 giorni e, in quella sede, decidere sulla provvisoria esecuzione.

Le aspettative

Per effetto delle misure introdotte ci si attende, nei prossimi 5 ANNI,  un consistente abbattimento del contenzioso civile, nonché un incremento dei procedimenti definiti. In particolare:

TRIBUNALI             Definiti  in 5 anni: +  675.000

APPELLO               Definiti  in 5 anni: +  262.500

CASSAZIONE         Definiti   in 5 anni: + 20.000

IMPATTO TOTALE IN 5 ANNI

Maggiori definiti:  +  957.500

Minori sopravvenienze: - 200.000

Minori pendenze complessive: 1.157.000

Estratto della relazione finale dei saggi sulle riforme istituzionali

Di seguito viene riportato un estratto della Relazione Finale del Gruppo di Lavoro sulle riforme istituzionali, Istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente della Repubblica e composto da Mario Mauro, Valerio Onida, Gaetano Quagliariello, Luciano Violante

“Per la giustizia civile si propone: a) l’instaurazione effettiva di sistemi alternativi (non giudiziari) di risoluzione delle controversie, specie di minore entità, anche attraverso la previsione di forme obbligatorie di mediazione (non escluse dalla recente pronuncia della Corte costituzionale –sent. n. 272 del 2012 – che ha dichiarato illegittima una disposizione di decreto legislativo che disponeva in questo senso, ma solo per carenza di delega); questi sistemi dovrebbero essere accompagnati da effettivi incentivi per le parti e da adeguate garanzie di competenza, di imparzialità e di controllo degli organi della mediazione; b) il potenziamento delle strutture giudiziarie soprattutto per quanto attiene al personale amministrativo e paragiudiziario, sgravando i magistrati da compiti di giustizia “minore”; c) la istituzione del c.d. ufficio del processo; d) il potenziamento delle banche dati e della informatizzazione degli uffici; e) l’adozione in tutti gli uffici delle “buone pratiche” messe in atto da quelli più efficienti; f) la revisione in un quadro unitario dell’ordinamento, del reclutamento e della formazione dei giudici di pace e degli altri magistrati onorari, anche al fine di ampliarne le funzioni.”

Mediazione delle controversie civili e commerciali – dlgs 28/2010 – Compatibilità con la Direttiva 2008/52/CE – Onerosità e obbligatorietà della mediazione – Parere della Commissione UE – Negativo

 

Commissione Europea, osservazioni scritte del 2 aprile 2012 (est. F. Moro)

...La direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non osta ad una normativa nazionale, come quella italiana, che preveda – per la parte che ingiustificatamente non partecipi al procedimento di mediazione – che il giudice successivamente investito della controversia possa desumere argomenti di prova dalla mancata partecipazione e la condanna ad una somma corrispondente al contributo unificato...

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