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Intervista tratta da "Il Sole 24 Ore" del 10 luglio 2012- Patrizia Maciocchi

 

In un’intervista realizzata da Patrizia Maciocchi per Il Sole 24 Ore, l’alto commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nil Muiznieks approva la normativa italiana sulla mediazione.

 

«In Italia ci sono molti interessi consolidati che incidono sul funzionamento della giustizia». L’alto commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, Nils Muiznieks, ha incontrato i ministri dell’Interno e della Giustizia, il vice presidente del Csm Michele Vietti, il presidente della Cassazione Ernesto Lupo e i vertici del Cnf. Tra gli argomenti trattati la lunghezza dei processi.

Cosa pensa delle misure messe in atto dal Governo ?
Sono promettenti la nuova geografia dei tribunali e la conciliazione obbligatoria. Serve però un coinvolgimento di tutti gli addetti ai lavori. Al tribunale di Torino le cose vanno bene. Mi chiedo perché altrove non sia così.

Ha trovato una risposta?
C’è un numero enorme di avvocati e un ricorso eccessivo al tribunale. Il Cnf che ci ha espresso le sue preoccupazioni sulla conciliazione ma abbiamo ribadito l’utilità della misura. Altri problemi sono la connessione tra ministero della Giustizia e Csm e l’obbligatorietà dell’azione penale.

È ipotizzabile la depenalizzazione dei reati minori?
Le forze politiche ne creerebbero subito di nuovi.

Che impegni ha assunto con lei il ministro Severino?
Ci ha parlato delle misure che stanno adottando. Ci sembra che vadano nella giusta direzione.

Ci sono delle resistenze a svolgere un lavoro comune?
In Italia la crisi della giustizia dura da 40 anni, ci sono interessi consolidati: dalla politica agli avvocati, dai poteri locali ai magistrati che faticano ad accettare l’idea di una trasformazione manageriale.

Secondo Vladimiro Zagrebelsky a Straburgo arrivano molte richieste di risarcimento e poche cause sui grandi temi dei diritti umani. Perché?
Perché l’Italia ha reso troppo facile e redditizia la via degli indennizzi.

Dall’intervento della ministro Paola Severino per la cerimonia d’inaugurazione dell’anno giudiziario forense 2012 presso il CNF del 13 luglio 2012.

 

<<…E’ opinione generalizzata che bisogna ridurre i carichi di lavoro del giudice civile, per evitare che sia travolto da un peso insostenibile, con effetti devastanti per il settore. Vi è la generale condivisione di prevedere meccanismi deflattivi che possano contribuire alla riduzione dei flussi e quindi a un più agevole smaltimento del carico.

Si è intervenuti con la legge sulla mediazione civile, che, con i limiti di cui dirò, sta producendo qualche risultato utile. Ebbene, mi pare giusto chiedere riforme per conseguire un certo risultato; quando poi le riforme, sia pure con fatica, arrivano, senza la necessaria collaborazione, l’applicazione diventa ardua. Io penso che confronto significhi anche collaborazione e che sia questa la giusta prospettiva in cui collocarsi. O l’esperienza dimostra la necessità di modifiche oppure bisogna adeguarsi alla normativa adottata.

Proprio la disciplina della mediazione civile dimostra la sua notevole importanza per il funzionamento del processo civile.

Nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultano pari a 91.690, tenendo conto comunque che il flusso è destinato a crescere sensibilmente, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012.

Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato è particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giunge all’accordo. Si tratta tuttavia di un dato relativo in quanto, per altro verso, i due terzi dei tentativi di mediazione non vedono purtroppo la partecipazione della controparte, cosicchè lo strumento realizza i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.

Pertanto, può dirsi che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta; quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.

In quest’ottica, è importante il ruolo dell’avvocato nella possibilità di accesso alla mediazione. Appare quindi necessario sensibilizzare alla pratica della mediazione, valorizzando, a livello professionale, la definizione della controversia con strumenti alternativi alla tipica decisione giudiziaria. In questo senso apprezzo l’iniziativa del Consiglio di diffusione, attraverso una apposita Commissione, della cultura della conciliazione. Come auspico un forte incremento degli organismi costituiti dagli Ordini forensi, quale garanzia di imparzialità, correttezza e professionalità.>>

Decreto sviluppo, le novità sulla mediazione

 

Ecco un interessante articolo comparso sul sito internet www.leggioggi.it (quotidiano di informazione giuridica).

Si prevede che il diritto all’equa riparazione non spetti nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta di mediazione

Abbiamo già visto come il Dl Sviluppo (Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83) sia intervenuto su alcune misure in tema di giustizia, in particolare sulla possibilità di proporre appello, nonche’ in tema di equa riparazione per l’eccessiva durata dei processi .
L’ultimo ambito su cui il provvedimento di crescita interviene riguarda la sfera di applicazione dell’art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010 che prevede particolari conseguenze per la parte che non accetti la proposta del mediatore.
Chi rifiuta l’accordo, infatti,  non avrà diritto nè al processo breve, nè all’indennizzo per il processo lungo. 
L’articolo 13, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (provvedimento sulla conciliazione), afferma che quando il provvedimento che definisce il giudizio (celebrato a seguito del fallimento della mediazione) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto.
In altre parole, chi vince paga le spese, se la sentenza che gli dà ragione è esattamente corrispondente alla proposta di mediazione rifiutata dall’interessato.

Ma vi è di più!

Chi vince non solo deve pagare le spese del processo (per sé e per chi ha perso la causa), ma deve anche pagare una sanzione pari al contributo unificato. E come se non bastasse perde anche il diritto all’indennizzo se il processo è durato oltre il termine ragionevole (sei anni per tutti e tre i gradi di giudizio).

 

L’indennizzo, invece, spetta nel caso in cui il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta (articolo 13, comma 2, del dlgs 28/2010): in questo caso il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e altre spese affrontate durante la mediazione. L’obiettivo dichiarato del provvedimento è dunque quello di incentivare il più possibile la mediazione.
A questo proposito, l’articolo 8 del dlgs 28/2010 punisce chi non partecipa alla mediazione: in primo luogo prevedendo che dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice possa desumere argomenti di prova nel successivo giudizio (una sorta di ammissione di colpa); ma soprattutto affermando che il giudice debba condannare la parte costituita che, nei casi di mediazione obbligatoria, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Potrebbe verificarsi anche il caso di chi non partecipa alla mediazione e rifiuta la proposta di mediazione (che comunque l’altra parte ha chiesto che venisse formulata, sempre se previsto dal regolamento dell’organismo di mediazione). Se così fosse, si rischia di pagare tre volte il contributo unificato.

Nuove parcelle degli avvocati: incentivo del 25% con la conciliazione

 

E’ in dirittura di arrivo l’approvazione al Consiglio di Stato del DM con i nuovi criteri per il compenso dei professionisti elaborato dal Ministero della Giustizia. Molte novità per gli avvocati i cui compensi saranno liquidati per fasi con un incentivo del 25% se il procedimento si conclude con la conciliazione. Al contrario, in caso di inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito la parcella sarà ridotta del 50%. Si introduce quindi un collegamento tra la parcella e il risultato del giudizio, responsabilizzando anche gli avvocati ad evitare l’inizio di cause manifestamente infondate e premiando il ricorso alla conciliazione.

Gli avvocati si vedranno remunerati per cinque fasi nei giudizi civili, amministrativi e tributari:

  1. studio della controversia;
  2. introduzione del procedimento;
  3. fase istruttoria;
  4. fase decisoria;
  5. e fase esecutiva.

Il DM contiene 42 articoli sulla liquidazione giudiziale delle prestazioni ai professionisti.

Udienza sulla legittimità della mediazione

 

E' stata fissata al 23 ottobre 2012 l'udienza pubblica sulla questione di legittimità costituzionale sollevata in merito all'obbligatorietà della mediazione (articolo 5, D.Lgs. 4 marzo 2012, n. 28). Lo ha stabilito la Corte Costituzionale decidendo in seguito all'ordinanza 12 aprile 2011 con la quale il TAR del Lazio aveva rimesso la questione alla Consulta.

Articolo comparso sul Corriere della Sera del 19 marzo 2012

 

Oltre che dal risarcimento danno da responsabilità medica alle successioni ereditarie, dai patti di famiglia alla locazione, dal comodato all'affitto di aziende, dai diritti reali alla divisione, la mediazione della giustizia civile passerà, dal 21 marzo, anche da condominio (liti condominiali) e incidenti stradali (Rc auto), facendo salire a quota 14 il numero delle materie che la prevedono come obbligatoria in caso di controversia, con un notevole incremento della sua applicazione: annualmente si contano infatti oltre 15mila contenziosi condominiali e fino a 350mila cause in tema di risarcimento danni da circolazione.

Alla notizia ufficiale, ha dedicato due intere pagine anche il Corriere della Sera di lunedì 19 marzo, soffermandosi sui pro e sui contro della mediazione che, seppur ormai a distanza di un anno dall'entrata in vigore della sua obbligatorietà (marzo 2011), vede tutt'oggi l'ostilità da parte degli avvocati, ai quali la riduzione dei tempi d'accordo tra le parti (durata massima della trattativa fissata a 4 mesi) e dei costi per la risoluzione dei diverbi (prezzi stabiliti a priori da un tariffario ben preciso), sembrano non bastare per dimostrare la reale efficacia e impostazione “trasformativa” del processo alternativo.

Dall'altro canto, i numeri parlano chiaro e i dati del Ministero evidenziano la registrazione di “10mila istanze di mediazione al mese, un tasso di accettazione in continua crescita e una percentuale di successo che supera il 50% con una durata media di 53 giorni e un risparmio di tempo enorme, rispetto ai quasi 3mila giorni che occorrono per una sentenza della Corte di Cassazione”.

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Articolo Comparso su La Rivista nel mese di febbraio 2012

 

Nonostante in Svizzera la mediazione sia conosciuta dalla metà degli anni '80, è dal 1° gennaio 2011 che il cosidetto "metodo alternativo di risoluzione del conflitto" (rispetto alla tradizionale procedura giudiziaria) è stato codificato nel Codice di procedura civile svizzero (CPC).

Di ciò se ne è parlato anche sul numero di febbraio del periodico "la Rivista" dove sono stati esaminati e messi in risalto i vantaggi della mediazione, non solo in termini di riduzione di tempi e dispendio di denari, ma anche e soprattutto rispetto alla metodologia, basata sul dialogo e la cooperazione tra le parti coinvolte (vere protagoniste nella ricerca di una soluzione-accordo della propria vertenza) aiutate dalla presenza del mediatore, che agisce appunto come intermediario.

"Davanti al tribunale – si legge nell'articolo - le parti perdono il loro influsso sulla soluzione del conflitto, sui costi e sull'avanzamento temporale della procedura; nel quadro della mediazione le parti hanno invece influsso sui fattori più importanti, come tempo e costi, così come la ricerca della soluzione".

 

 

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Dal "Corriere della Sera" del 04 febbraio 2012

 

Si parla di “un'inevitabile tensione”, ma anche dell'esistenza di “un rapporto virtuoso” tra giurisdizione e mediazione, nell'articolo firmato da Pietro Luigi Vigna e apparso sabato 4 febbraio sul Corriere della Sera.

Si accenna soprattutto a quella tensione esistente tra “un processo perfetto e uno che si conclude in tempi ragionevoli (la durata media in Italia di una mediazione è di 53 giorni)”, ma anche alla necessità di cercare un giusto equilibrio che, in considerazione alla notevole maggioranza di cause rispetto a mediazioni, è al momento ancora inesistente.

Nel frattempo, si attende anche la pronuncia della Consulta in merito alla costituzionalità delle nuove norme sulla mediazione e, in particolare, si aspetta il 21 marzo, quando si saprà con certezza se anche le materie Rc auto e condominio diverranno oggetto del tentativo preliminare di mediazione.

E' anche in funzione di questa cruciale decisione che dipenderà il decollo degli organismi che, nel frattempo, continuano ad investire sull'arruolamento di mediatori formati e preparati a svolgere professionalmente il ruolo per cui son stati nominati: non decisionale, bensì d'ascolto e d'aiuto delle parti, affinché queste riescano ad instaurare quel giusto grado di comunicazione che, da sole o con il solo ausilio degli avvocati, non riuscirebbero a raggiungere.

 

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